lunedì 3 maggio 2021

Pulizie lavoro edile e amministratore non committente. Ma anche una frase giusta in una sentenza di Cassazione

La corte di Cassazione, sez.4 penale, si è pronunciata su un gravissimo infortunio in un condominio di Roma nel 2010 (dipendente di impresa di pulizia uccisa dall'ascensore, del cui vano avrebbe dovuto pulire le grate metalliche), affermando nella sentenza n.10136/2021 quanto segue:
"Al [l'amministratore] non può, infatti, essere attribuita la qualità di committente, poichè committente era il condominio, di cui [l'amministratore] era rappresentante. Solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell'assemblea condominiale, all'amministratore del potere di verificare l'idoneità tecnico-professionale della [impresa di pulizia] e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi della predetta impresa relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile al [l'amministratore] il disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90."

 

Quindi, se abbiamo capito bene:
1) se l'assemblea non dà all'amministratore espliciti poteri (e chi li vuole?), l'amministratore non è committente e non ne ha quindi le relative responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. E' davvero così?
2) il lavoro di pulizia - se si invoca l'art.90 - è lavoro edile o di ingegneria civile di cui all'allegato X del d.lgs. 81/2008. Siamo proprio sicuri?

 

Per fortuna in una sentenza così discutibile c'è anche del buono, anzi del sacrosanto (perchè aderente alla legge):
"
Per quanto attiene invece all'art. 26, quest'ultima norma si riferisce esclusivamente al datore di lavoro e la sua portata precettiva non può essere estesa a soggetti diversi e non contemplati dalla norma. D'altronde, poichè l'imputazione contestata a [l'amministratore] è autonoma rispetto a quella mossa al datore di lavoro e cioè all'amministratore della [impresa di pulizia], non viene prospettata una cooperazione colposa fra quest'ultimo e l'amministratore del condominio, il quale dunque rimane estraneo all'applicazione dei precetti rivolti al datore di lavoro."

 

Chiosa degna del cialtronismo che ci meritiamo: le sentenze di Cassazione sono come i grandi classici della letteratura, dentro ci puoi trovare ogni volta qualcosa di diverso.