sabato 20 marzo 2010

Liguria: dubbi operativi sulla legge per la prevenzione delle cadute dall'alto

E' già vigente la legge n.5/2010 della Regione Liguria, pubblicata sul bollettino regionale del 17 febbraio scorso, dal titolo "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili": una legge molto sintetica (tre articoli in una sola pagina) che presenta diversi punti da interpretare.

Per cominciare, dal titolo e dall'art.1 sembrerebbe una legge applicabile solo "nei cantieri edili". Invece l'art.2 comma 1 recita:
"Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto".

La semplice installazione di un impianto tecnologico, a meno che sia accompagnata da un lavoro edile, non è di per sè lavoro edile: lo precisa molto chiaramente l'art.88 comma 2 lettera g-bis del d.lgs. 81/2008. Ma l'art.2 comma 1 della legge regionale è chiaro: se installo un condizionatore in copertura, anche se non svolgo un lavoro edile, devo fornire un sistema di ancoraggio permanente e sicuro. Si noti che - grazie al d.lgs. 81/2008, art.105 e seguenti - nessuno può operare in copertura senza un sistema anticaduta: nell'art.2 comma 1 della legge regionale sembra quindi ribadito un concetto già presente a livello nazionale.

Il comma 2 dell'art.2 presenta invece una forte novità:
"Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795".
Manutenzione o non manutenzione, lavori edili o non edili, edifici nuovi o già esistenti, i tetti vanno dotati di dispositivi anticaduta. Da quando? Da subito, sembrerebbe.
E' forse la legge più rigida in Italia, se non consideriamo le leggi nazionali sulla sicurezza del lavoro, che impongono cautele preventive da oltre 50 anni.

Altri dubbi, e non da poco, sulle modalità di esecuzione dei dispositivi.
All'art.3 comma 1 si parla di attestazione del progettista sul rispetto dei requisiti di sicurezza, da prodursi a corredo della DIA, ma moltissime opere in copertura non richiedono la DIA. Nello stesso comma, riferendosi alla documentazione da produrre, si parla di conformità e corretta installazione dei dispositivi (quindi già installati) ma anche di attestazione che gli installatori siano in grado di eseguire i lavori come da linee guida ISPESL (attestazione che ha senso solo prima di installare i dispositivi).
Ed infine nel comma 2 dell'art.3 si chiede che il "responsabile dei lavori" (quale? quello definito all'art.89 del d.lgs. 81/2008? oppure un generico responsabile tecnico? il direttore lavori? il titolare dell'impresa che installa i dispositivi?) attesti (a chi?) nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi (quante volte?) la corretta installazione ed il regolare utilizzo (e come fa? sta sempre in cantiere?).

La semplificazione legislativa è una bella cosa, ma in questo caso - intento lodevole, risultato ermetico - forse qualche parola in più era necessaria.