Ripercorriamo dall'inizio tutte le puntate e - alla fine - la chiusura di sintesi.
1 - In un settore con dinamiche di massa quasi infantili, dove gli imprenditori per vendere servizi fanno scrivere ad insigni pennivendoli articoli pieni di obblighi inventati che autorevoli quotidiani pubblicano come se fossero stralci dal Verbo, proviamo a semplificare fino alla radice il tema della sicurezza in condominio.
Per semplificare useremo il sistema binario, che prevede l'utilizzo esclusivo dei numeri 0 e 1, combinati e ripetuti in vari modi. Noi non li combineremo, non li ripeteremo, ma useremo solo 0 e 1 per distinguere in modo netto le varie casistiche che possono capitare nel mondo immobiliare in rapporto alla sicurezza delle persone in condominio.
0 o 1, nessuna via di mezzo.
Partiamo da un dualismo apparentemente molto chiaro.
Chi vuole essere professionista, dovrebbe fare il suo lavoro dicendo le cose come sono, facendosi riconoscere il tempo a speso a fornire pareri, il più possibile onesti, aggiornati, competenti e comprensibili. Di solito non è il sistema migliore per arricchirsi, ma esistono altri obbiettivi nella vita oltre a fare soldi.
Chi vuole essere imprenditore, cerca di vendere il proprio servizio o prodotto - della qualità che ha deciso di raggiungere - al prezzo migliore. Più ottiene dalla vendita, meglio è. E in affari, come in amore, tutto è permesso.
Il problema è sapere distinguere se, chi ti parla, stia comportandosi da professionista o da imprenditore. E capire quale delle due figure in quel momento ti è necessaria.
2 - Dove ci sono lavoratori (subordinati, autonomi, et similia), c'è lavoro.
Dove non ci sono lavoratori non c'è lavoro.
Facile, no?
Evidentemente
no, perchè alcuni commentatori ritengono che l'amministratore di
condominio, per il solo fatto di ricoprire questo ruolo, sia
automaticamente datore di lavoro. Di chi? Mah, del postino, del manutentore delle serrande, dei condòmini...
Gente
che ha mangiato pesante (i commentatori, non i condòmini) e che
pervicacemente ignora che la sicurezza e la salute delle persone va
valutata - senza possibilità di via di mezzo - a seconda delle due
casistiche applicabili, come all'immagine che segue.
Dove c'è lavoro, c'è luogo di lavoro.
Dove non c'è lavoro, c'è ambiente di vita.
0 o 1.
3 - A volte, che succeda o non succeda un evento (un incidente, un
infortunio, un crollo, un danno) fa la più clamorosa differenza tra il
sospiro di sollievo ed il disastro. Come quando si frena all'ultimo
momento per distrazione e non succede niente, a parte lo spavento.
Ecco,
non dovremmo essere distratti, ma una legge che vieti, a pena di
sanzioni, di pensare ad altro mentre si guida non c'è. C'è la legge che
ti sanziona se vìoli il codice della strada o se guidi in maniera
pericolosa o se chatti al cellulare, ma se guardi una bella fotografia
su un cartellone pubblicitario non stai facendo nulla di illecito.
Infatti...
Infatti
esistono leggi specifiche che si occupano di definire precisi comportamenti e
casi in cui la legge specifica non c'è. Zone d'ombra o, meglio, zone
lasciate alle responsabilità personali: guarda pure il cartellone
pubblicitario, ma se fai danni ne rispondi.
Nella proprietà immobiliare questo concetto si applica giuridicamente nel modo seguente.
Si
applica con leggi che - se c'è mondo del lavoro - tutelano i lavoratori
e leggi che - dentro o fuori il mondo del lavoro - tutelano tutti:
sia i lavoratori che i privati cittadini non lavoratori. Per esempio,
le leggi sugli impianti, le norme antincendio, i regolamenti e infine
(anzi, in primis) i codici. Tutelano la collettività, senza bisogno di
richiamarsi alla sicurezza sul lavoro.
Infatti questi due tipi di
legge - gli unici due tipi esistenti nella normativa italiana sulla
sicurezza delle persone - sono in alternativa: o la legge che stai
esaminando tutela solo i lavoratori (perchè il titolare dell'obbligo è,
al 99,99% dei casi, il datore di lavoro) o tutela tutti (perchè
l'obbligato è il proprietario o il conduttore o colui che gestisce
l'ambiente o l'impianto).
Perchè o sei nel mondo del lavoro o sei in ambiente di vita.
Tertium non datur, oppure 0 o 1.
4 - Torniamo a parlare di lavoro. Perchè dal punto di vista
dell'autonomia di una prestazione di lavoro, si può ricadere in soli due
casi:
Si
può lavorare subordinati a qualcuno ("alle dipendenze", in aiuto, di
fianco, per imparare) oppure in modo non subordinato, cioè decidendo da
soli che cosa si fa e come si fa. Questa fondamentale differenza, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, permette di dover considerare due sole realtà.
Essere
impresa (cioè avere capacità organizzativa, attrezzature, forza
lavoro) e lavorare singolarmente in autonomia sono due mondi - e ambiti
giuridici - profondamente diversi. Per capirci, fino al maggio
2008 il lavoratore autonomo non aveva alcun obbligo di utilizzare
dispositivi di protezione individuale per la propria sicurezza.
Anche
in merito agli obblighi per il committente, firmare un contratto
d'appalto (con un'impresa) o un contratto d'opera (con un lavoratore
autonomo) comporta differenti adempimenti da rispettare.
Ricordarselo
è utile, così come ricordarsi che gli organi di vigilanza da anni
perseguono i finti lavoratori autonomi, quelli che - contando che basti
una partita iva per scansare obblighi di sicurezza - lavorano alle
dipendenze di qualcun altro facendogli risparmiare contributi
assicurativi e previdenziali.
5 - Ora ci occupiamo della radice degli obblighi della sicurezza sul lavoro, cioè il ruolo che una persona può rivestire.
Nonostante
l'incredibile superficialità con cui alcuni commentatori trattano
l'argomento quando si parla di condominio, essere datore di lavoro è
talmente diverso dall'essere committente che:
- gli
articoli del d.lgs. 81/08 che definiscono i ruoli sono differenti: per
il datore di lavoro art.2 comma 1 lett.b, per il committente art.89
comma 1 lett.b;
- le condizioni necessarie e sufficienti per
rivestire i due ruoli sono differenti: non esiste un datore di lavoro
senza un "lavoratore", non esiste un committente senza un contratto di
appalto o d'opera
- la Cassazione nel 2013
ha sentito il bisogno di mettere il concetto nero su bianco,
ricostruendo l'evoluzione delle leggi sulla sicurezza del lavoro in una
sentenza ormai famosa.
Si può anche essere "datore di
lavoro committente" (l'art.26 del d.lgs. 81/08, unico in tutto il
decreto, lo richiede per essere soggetto a una serie di obblighi), ma
sia chiaro che in quel frangente la persona - cioè colui che è datore di
lavoro e anche committente - riveste due ruoli contemporaneamente. E sia anche chiaro che esistono datori di lavoro non committenti, e committenti non datori di lavoro.
Chi non lo ha ancora capito, studi.
6 - La
figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento
solo con il d.lgs. n. 494/96. Prima di esso né i fondamentali d.p.r.
547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il d.lgs. 626/1994 menzionavano
siffatto ruolo. Non è senza significato che il d.lgs. 626/94, vera e
propria GrundNorme [norma fondamentale – n.d.r.] del diritto
prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore
di lavoro, ecc.) non menzionasse il committente. La norma che delinea un
rapporto di affidamento di lavori, l'art. 7, individua nel solo 'datore
di lavoro’ che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda (Cassazione Penale, sez.4, n.36398/2013)
Come già detto, una cosa è essere committenti ed un'altra è essere datori di lavoro: ne consegue che se non è datore di lavoro, il committente è soggetto ad obblighi di sicurezza lavoro solo in un cantiere edile,
ed allora è fondamentale distinguere sempre i lavori tra EDILE e NON
EDILE, caso in cui un datore di lavoro deve rispettare l'art.26 del
d.lgs. 81/2008.
7 - Ed ecco la sintesi: il legislatore nel condominio, nella proprietà immobiliare, non vuole la forma che richiede nelle normali aziende (se non per i datori di lavoro - con ampie riduzioni - e per i committenti di cantieri edili): vuole la buona, vecchia, sana SOSTANZA.