mercoledì 17 giugno 2020

Il sistema binario (sesta puntata)

Penultimo post sulla sicurezza in condominio spiegata con 0 e 1, semplici dicotomie ad uso dei neofiti. Oggi si parla della storia della sicurezza del lavoro.



La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il d.lgs. n. 494/96. Prima di esso né i fondamentali d.p.r. 547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il d.lgs. 626/1994 menzionavano siffatto ruolo. Non è senza significato che il d.lgs. 626/94, vera e propria GrundNorme [norma fondamentale – n.d.r.] del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore di lavoro, ecc.) non menzionasse il committente. La norma che delinea un rapporto di affidamento di lavori, l'art. 7, individua nel solo 'datore di lavoro’ che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda (Cassazione Penale, sez.4, n.36398/2013)

Come già detto nella quinta puntata, una cosa è essere committenti ed un'altra è essere datori di lavoro: ne consegue che se non è datore di lavoro, il committente è soggetto ad obblighi di sicurezza lavoro solo in un cantiere edile, ed allora è fondamentale distinguere sempre i lavori tra EDILE e NON EDILE, caso in cui un datore di lavoro deve rispettare l'art.26 del d.lgs. 81/2008.