L'avv. Matteo Peroni - www.matteoperoni.it - sulla recente ordinanza che si occupa anche di piscine condominiali.
L'ultima ordinanza della Regione Lombardia (la 573 del 29.06.2020) cerca
di dare delle indicazioni più precise in ordine alle piscine
condominiali.
Circa l'assistenza bagnanti, ritengo che l'ordinanza
Regionale cada in contraddizione in quanto, da una parte, afferma che
"resta fermo il DGR 17 maggio 2006 – n. 8/2552", dall'altra sostiene
come tale DGR prescriva la presenza di un assistente bagnanti munito di
brevetto; ciò non corrisponde al testo della norma regionale (la quale
non prevede l'obbligo di assistente bagnanti munito di brevetto) ed alle
successive circolari esplicative (le quali autorizzano l'assemblea a
deliberare mezzi di autocontrollo equipollenti).
Fatta questa
precisazione, resta il fatto che nell'ultimo paragrafo dell'allegato
inerente le piscine condominiali si richiede la presenza di un bagnino
munito di brevetto nelle vasche superiori a 300 metri cubi e/o con una
profondità superiore ad un metro e 40; ricordo altresì che se si segue
la tesi della "prevalenza" del rapporto ISS in tema di piscine,
l'assistenza bagnanti è sempre obbligatoria. Sul tema, mi rimetto alle
considerazioni già svolte in passato.
L'ordinanza è efficace dal 01.07 al 14.07.