
Ed alle ore 8.28 ecco un commento aggiunto da un lettore che evidenzia l'errore:
scritto alle 08:28 del 16/09/2009 - Si fa notare che la verifica dei requisiti tecnico professionali come da All. XVII è richiesta dall'art. 90 - Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili, quindi in ambito di cantiere edile, di lavori edili o di ingegneria civile. L'art. 26 non richiede tale sistema di verifica, bensì richiede che ciò avvenga secondo modalità di un decreto ancora da emanare, in mancanza del quale si devono acquisire il certificato di iscrizione alla CCIAA e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità di cui al DPR 445/2000.
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