lunedì 20 dicembre 2010

Articolo 1102

Una notizia triste*, che raramente supera i confini locali, ci ricorda che il condòmino che esegue un'attività nel suo condominio, di propria iniziativa e senza compenso, lo fa a suo esclusivo rischio e pericolo.
Il cambio di una lampadina, la spalatura della neve, il piccolo giardinaggio: ci sono diverse opere che non richiedono una competenza di legge e che possono essere eseguite da chiunque: se le compiono i condòmini, senza incarico e senza pagamento, sono "non lavori", esclusi da qualunque normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e perfettamente rientranti nei diritti stabiliti dall'art.1102 del codice civile. Il che vuole dire che l'amministratore non può impedirne l'esecuzione - fatti salvi eventuali vincoli regolamentari interni al condominio - e, pertanto, nemmeno può esserne chiamato a risponderne.

* Asterisco obbligatorio: sempre che la notizia sia riportata correttamente e per intero; se nei prossimi giorni gli inquirenti indagheranno su eventualità responsabilità di terzi, i media (speriamo) ce lo diranno. Molto istruttivo anche il caso descritto a questo link.