Risolto il rebus dell'art.7 del 626 citato dalla Cassazione in merito a un committente privato.
Nello spiegare perchè chi svolga a casa propria lavori "in economia", senza un responsabile tecnico e incaricandone un lavoratore non idoneo, debba garantire la sicurezza del lavoratore, la Suprema Corte nella sentenza 42465/2010 scrive:
"La legge penale modula dunque la figura del datore di lavoro e la assunzione di obbligazioni di garanzia coerenti alle tutele di legge, su una pluralita' di modelli di lavoro in settori pubblici e privati, di lavoro subordinato direttamente utilizzato e di lavoro subordinato contrattato con terzi, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo certamente eccedente la sola figura del lavoro subordinato come e' fatto chiaro dalla lettera del D.Lgs.n.626 del 1994, art.7 e come, a livello di assetto di sistema, consegue alla moltiplicazione delle forme di lavoro introdotta con la legislazione dei primi anni 2000."
Il committente di quel lavoro si assunse automaticamente il ruolo di "datore di lavoro di fatto" e, per quella scelta, avrebbe dovuto tutelare il lavoratore.
Cose giuste e non nuove: oltre ai casi evidenziati nel post di venerdì, eccone altri due, avvenuti in condominio.
N.B. - A scanso di equivoci, è bene precisare che i concetti espressi dalla S.C. nella sentenza 42465 non equivalgono affatto ad affermare "committente = datore di lavoro". Il committente può diventare datore di lavoro "di fatto" se compie scelte sbagliate o omette di assolvere ad obblighi giuridici. 
 
