Dopo il post di novembre, una breve nota per chiarire che la lettera circolare del ministero, resa cogente dall'art.28 comma 1-bis del d.lgs.81/2008, precisa: "La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche."
Ritorniamo a scrivere che si può tentare di trovare nella lettera circolare (scritta per attività lavorative del tutto diverse da una portineria) qualche indicazione utile per migliorare la sicurezza del custode, ma non si è obbligati in nessun caso a farlo entro il 31 dicembre, perchè quella data deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione e non come conclusione della valutazione. Prosegue la circolare: "La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi". Nel condominio il DVR, lo hanno ribadito gli organi istituzionali in tutte le salse, non esiste: ammesso e non concesso che l'art.28 sia sanzionabile in condominio, programmiamo il termine finale delle attività di valutazione ed espletamento delle stesse nel 31 dicembre 2011 (possiamo scrivere 15, aprile, 2012: non c'è limite temporale) e così facendo abbiamo rispettato le indicazioni del documento ministeriale.
A gennaio faremo le nostre considerazioni sullo stress correlato al lavoro condominiale, di cui si occupa un articolo del dott. Benedetti sull'imminente numero di dicembre della rivista L'Amministratore edita da Anaci Milano.
Buone feste a tutti.
Ed attenzione allo spamming sullo stress del portinaio: i pescatori a strascico sono già in mare aperto.