L'invenzione del "condominio cantiere sempre aperto" (ma che cosa vorrà mai dire?) genera mostri, come questa domanda all'Ordine degli Architetti di Modena, che peraltro risponde in maniera esemplare.
Così come esemplare, in merito ai condomini senza dipendenti, era stata la risposta di maggio 2009, poi ribadita nell'ottobre successivo, della rete provinciale modenese PrevenzioNet, composta da CCIAA, AUSL e associazioni imprenditoriali.
PrevenzioNet, ad onor del vero, accusa un piccolo cedimento quando si parla di portinai (al redattore della risposta è sfuggito l'art.3 comma 9 del decreto 81: questo càpita sovente nelle piccole realtà dove i dipendenti di condominio sono in numero molto ridotto), ma recupera alla grande interpretando perfettamente l'applicabilità del dPR 462/01 sulle verifiche degli impianti di messa a terra.
E anche a Modena, insieme a Reggio Emilia, si respira aria buona.
mercoledì 31 marzo 2010
lunedì 29 marzo 2010
Notifica preliminare in Lombardia: proseguono gli aggiustamenti
La regione Lombardia sta evidentemente cercando di venire incontro alle difficoltà degli utenti per l'inoltro delle notifiche di inizio cantieri edili: lo dimostrano il recente rilascio del nuovo manuale (seppur ancora troppo complicato e lungo, ai limiti dell'illegibilità: 30 pagine) e soprattutto la pubblicazione del file "Domande frequenti", nel quale è palese l'intento di rivolgersi davvero all'utente ultimo, il compilatore al quale vengono esplicitamente tolte le remore sulle responsabilità:
"Domanda: Quale responsabilità ricade sul soggetto 'Compilatore'?
Risposta: La compilazione della notifica, attraverso l’utilizzo della CRS personale o delle credenziali ricevute a proprio nome, consente di tracciare il percorso di invio dell’atto.
Non comporta nessuna responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma - a garanzia di serietà nell’accesso ad un sito web - identifica colui che trasmette la Notifica."
Qualche dubbio sulla bontà della scelta di deresponsabilizzare il vero titolare dell'obbligo - cioè il committente o i responsabile lavori, se nominato - noi lo manteniamo e lo abbiamo segnalato. Ma sono chiarissimi gli sforzi per migliorare il servizio e vanno indubbiamente apprezzati.
"Domanda: Quale responsabilità ricade sul soggetto 'Compilatore'?
Risposta: La compilazione della notifica, attraverso l’utilizzo della CRS personale o delle credenziali ricevute a proprio nome, consente di tracciare il percorso di invio dell’atto.
Non comporta nessuna responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma - a garanzia di serietà nell’accesso ad un sito web - identifica colui che trasmette la Notifica."
Qualche dubbio sulla bontà della scelta di deresponsabilizzare il vero titolare dell'obbligo - cioè il committente o i responsabile lavori, se nominato - noi lo manteniamo e lo abbiamo segnalato. Ma sono chiarissimi gli sforzi per migliorare il servizio e vanno indubbiamente apprezzati.
sabato 27 marzo 2010
Dieci regole per un condominio sicuro?Qualcosa di sintetico e veloce, ma semplice ed efficace?
Concretezza operativa, derivata dall'esperienza di tutti i giorni?
Il decalogo per un condominio sicuro
giovedì 25 marzo 2010
Il misterioso decreto ministeriale 64/98

Sul tema sicurezza antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro, ogni tanto - anche da parte di interpreti illustri - si legge di un fantomatico decreto ministeriale, il n.64 del 1998.
E pensare che basterebbe digitare "decreto ministeriale 64 1998" su google per scoprire che non esiste alcun d.m. 64/98: il decreto in questione si chiama semplicemente decreto ministeriale 10 marzo 1998 ed è uscito sul Supplemento Ordinario n.64 della Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 1998.
Come nella scansione che riportiamo.
sabato 20 marzo 2010
Liguria: dubbi operativi sulla legge per la prevenzione delle cadute dall'alto
E' già vigente la legge n.5/2010 della Regione Liguria, pubblicata sul bollettino regionale del 17 febbraio scorso, dal titolo "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili": una legge molto sintetica (tre articoli in una sola pagina) che presenta diversi punti da interpretare.
Per cominciare, dal titolo e dall'art.1 sembrerebbe una legge applicabile solo "nei cantieri edili". Invece l'art.2 comma 1 recita:
"Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto".
La semplice installazione di un impianto tecnologico, a meno che sia accompagnata da un lavoro edile, non è di per sè lavoro edile: lo precisa molto chiaramente l'art.88 comma 2 lettera g-bis del d.lgs. 81/2008. Ma l'art.2 comma 1 della legge regionale è chiaro: se installo un condizionatore in copertura, anche se non svolgo un lavoro edile, devo fornire un sistema di ancoraggio permanente e sicuro. Si noti che - grazie al d.lgs. 81/2008, art.105 e seguenti - nessuno può operare in copertura senza un sistema anticaduta: nell'art.2 comma 1 della legge regionale sembra quindi ribadito un concetto già presente a livello nazionale.
Il comma 2 dell'art.2 presenta invece una forte novità:
"Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795".
Manutenzione o non manutenzione, lavori edili o non edili, edifici nuovi o già esistenti, i tetti vanno dotati di dispositivi anticaduta. Da quando? Da subito, sembrerebbe.
E' forse la legge più rigida in Italia, se non consideriamo le leggi nazionali sulla sicurezza del lavoro, che impongono cautele preventive da oltre 50 anni.
Altri dubbi, e non da poco, sulle modalità di esecuzione dei dispositivi.
All'art.3 comma 1 si parla di attestazione del progettista sul rispetto dei requisiti di sicurezza, da prodursi a corredo della DIA, ma moltissime opere in copertura non richiedono la DIA. Nello stesso comma, riferendosi alla documentazione da produrre, si parla di conformità e corretta installazione dei dispositivi (quindi già installati) ma anche di attestazione che gli installatori siano in grado di eseguire i lavori come da linee guida ISPESL (attestazione che ha senso solo prima di installare i dispositivi).
Ed infine nel comma 2 dell'art.3 si chiede che il "responsabile dei lavori" (quale? quello definito all'art.89 del d.lgs. 81/2008? oppure un generico responsabile tecnico? il direttore lavori? il titolare dell'impresa che installa i dispositivi?) attesti (a chi?) nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi (quante volte?) la corretta installazione ed il regolare utilizzo (e come fa? sta sempre in cantiere?).
La semplificazione legislativa è una bella cosa, ma in questo caso - intento lodevole, risultato ermetico - forse qualche parola in più era necessaria.
Per cominciare, dal titolo e dall'art.1 sembrerebbe una legge applicabile solo "nei cantieri edili". Invece l'art.2 comma 1 recita:
"Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto".
La semplice installazione di un impianto tecnologico, a meno che sia accompagnata da un lavoro edile, non è di per sè lavoro edile: lo precisa molto chiaramente l'art.88 comma 2 lettera g-bis del d.lgs. 81/2008. Ma l'art.2 comma 1 della legge regionale è chiaro: se installo un condizionatore in copertura, anche se non svolgo un lavoro edile, devo fornire un sistema di ancoraggio permanente e sicuro. Si noti che - grazie al d.lgs. 81/2008, art.105 e seguenti - nessuno può operare in copertura senza un sistema anticaduta: nell'art.2 comma 1 della legge regionale sembra quindi ribadito un concetto già presente a livello nazionale.
Il comma 2 dell'art.2 presenta invece una forte novità:
"Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795".
Manutenzione o non manutenzione, lavori edili o non edili, edifici nuovi o già esistenti, i tetti vanno dotati di dispositivi anticaduta. Da quando? Da subito, sembrerebbe.
E' forse la legge più rigida in Italia, se non consideriamo le leggi nazionali sulla sicurezza del lavoro, che impongono cautele preventive da oltre 50 anni.
Altri dubbi, e non da poco, sulle modalità di esecuzione dei dispositivi.
All'art.3 comma 1 si parla di attestazione del progettista sul rispetto dei requisiti di sicurezza, da prodursi a corredo della DIA, ma moltissime opere in copertura non richiedono la DIA. Nello stesso comma, riferendosi alla documentazione da produrre, si parla di conformità e corretta installazione dei dispositivi (quindi già installati) ma anche di attestazione che gli installatori siano in grado di eseguire i lavori come da linee guida ISPESL (attestazione che ha senso solo prima di installare i dispositivi).
Ed infine nel comma 2 dell'art.3 si chiede che il "responsabile dei lavori" (quale? quello definito all'art.89 del d.lgs. 81/2008? oppure un generico responsabile tecnico? il direttore lavori? il titolare dell'impresa che installa i dispositivi?) attesti (a chi?) nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi (quante volte?) la corretta installazione ed il regolare utilizzo (e come fa? sta sempre in cantiere?).
La semplificazione legislativa è una bella cosa, ma in questo caso - intento lodevole, risultato ermetico - forse qualche parola in più era necessaria.
giovedì 18 marzo 2010
Edilizia in Lombardia: consigli buoni e consigli pericolosi
Tra i problemi che sono emersi con l'introduzione della notifica preliminare telematica per i cantieri edili in Lombardia, uno è quello che riguarda la firma del documento.
Prima, chi firmava era facile da individuare: il committente (o il responsabile lavori, se nominato). Ora, eliminato l'orribile documento cartaceo, la firma è digitale; ma proprio perchè la firma è digitale e la procedura non esattamente banale, può finire che il committente dica al coordinatore per la sicurezza la fatidica frase "Ma pensaci tu, no?!"
Eh, no. Perchè i riflessi sanzionatori di una mancata notifica, qualunque sia il motivo (crash telematico, dati sbagliati, tempi troppo ristretti, ecc.), ricadono sul committente che non deve - non deve - essere deresponsabilizzato come, di fatto, succede se manca una firma.
Per i coordinatori è quindi buono il consiglio di chi si fa preautorizzare formalmente all'invio telematico per conto del committente, è invece pericoloso il consiglio di avere a portata di mano la CRS del committente e il relativo PIN: infatti con CRS e PIN di una persona si può venire a conoscenza di dati privati (sanitari, per esempio).
Per chiudere, è confortante sapere che la regione Lombardia non ignora che ci sono problemi e sta lavorando per risolverli.
Prima, chi firmava era facile da individuare: il committente (o il responsabile lavori, se nominato). Ora, eliminato l'orribile documento cartaceo, la firma è digitale; ma proprio perchè la firma è digitale e la procedura non esattamente banale, può finire che il committente dica al coordinatore per la sicurezza la fatidica frase "Ma pensaci tu, no?!"
Eh, no. Perchè i riflessi sanzionatori di una mancata notifica, qualunque sia il motivo (crash telematico, dati sbagliati, tempi troppo ristretti, ecc.), ricadono sul committente che non deve - non deve - essere deresponsabilizzato come, di fatto, succede se manca una firma.
Per i coordinatori è quindi buono il consiglio di chi si fa preautorizzare formalmente all'invio telematico per conto del committente, è invece pericoloso il consiglio di avere a portata di mano la CRS del committente e il relativo PIN: infatti con CRS e PIN di una persona si può venire a conoscenza di dati privati (sanitari, per esempio).
Per chiudere, è confortante sapere che la regione Lombardia non ignora che ci sono problemi e sta lavorando per risolverli.
lunedì 15 marzo 2010
Portieri e lavoratori domestici secondo Procura e ASL a Torino
Interessanti stralci del verbale dell'incontro tenutosi il 18 dicembre 2009 tra Procura e ASL di Torino, diffuso pochi giorni fa.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari - I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono esplicitamente esclusi dalla definizione di lavoratore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del DLgs 81/08. Di conseguenza non è possibile applicare, in relazione a tali lavoratori, le norme contravvenzionali contenute nel Decreto. Ciò non esclude un obbligo di diligenza a carico del Datore di lavoro che nello specifico è vincolato al rispetto dell’art. 2087 del Codice Civile. Di conseguenza in caso di infortunio occorrerà vagliare la posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro.
Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari dei fabbricati - Nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portinai), ai sensi dell’articolo 3, comma 9, "trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III".
L’articolo 3 definisce infatti, per una serie lavoratori "atipici" delle limitazioni e delle deroghe all’applicazione generale della normativa e nel caso specifico quindi per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano solo le tutele richiamate dall’articolo 3 comma 9.
Il verbale prosegue con alcuni dubbi sull'obbligatorietà della valutazione dei rischi e sull'applicabilità dell'art.26 in caso di lavori in appalto. Su questi punti, per massima cautela, millescale.it non ha alcun dubbio.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari - I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono esplicitamente esclusi dalla definizione di lavoratore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del DLgs 81/08. Di conseguenza non è possibile applicare, in relazione a tali lavoratori, le norme contravvenzionali contenute nel Decreto. Ciò non esclude un obbligo di diligenza a carico del Datore di lavoro che nello specifico è vincolato al rispetto dell’art. 2087 del Codice Civile. Di conseguenza in caso di infortunio occorrerà vagliare la posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro.
Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari dei fabbricati - Nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portinai), ai sensi dell’articolo 3, comma 9, "trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III".
L’articolo 3 definisce infatti, per una serie lavoratori "atipici" delle limitazioni e delle deroghe all’applicazione generale della normativa e nel caso specifico quindi per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano solo le tutele richiamate dall’articolo 3 comma 9.
Il verbale prosegue con alcuni dubbi sull'obbligatorietà della valutazione dei rischi e sull'applicabilità dell'art.26 in caso di lavori in appalto. Su questi punti, per massima cautela, millescale.it non ha alcun dubbio.
mercoledì 10 marzo 2010
Ve lo meritate, "Alberto Sordi"
"Nel caso in cui in un condominio non vi siano dipendenti, l'amministratore deve far redigere il documento di valutazione dei rischi? Le varie associazioni di categoria danno risposte vaghe e contraddittorie."Questa volta "no" lo scrive Pierguido Soprani sull'Esperto risponde del 1° marzo 2010.
Dal primo "no" di millescale (numero 6, novembre 1999) sono passati più di dieci anni. E, già che ci siamo, sullo stesso argomento rimandiamo anche alla nostra risposta vaga e contraddittoria di un annetto fa (seconda pagina, prima riga).
Tutto questo senza servizio in abbonamento. Ecco perchè noi non siamo autorevoli, e perchè loro si meritano "Alberto Sordi".
lunedì 8 marzo 2010
Le pulizie dell'inquilino
Quesito ricevuto tante volte.
L'assemblea di un condominio revoca gli appalti alle ditte di pulizia e giardinaggio e delibera di affidare i relativi incarichi a un inquilino in pensione, senza prevedere alcuna forma di regolarizzazione previdenziale e assicurativa per l'inquilino.
Quali sono le responsabilità per l'amministratore?
Nessuna, secondo una recente interpretazione del caso.
La nostra interpretazione è invece che l'amministratore sia "datore di lavoro di fatto" di un lavoratore in nero, e che - oltre ai risvolti sanzionatori per il condominio - risponda personalmente a livello penale della sicurezza e della salute dell'inquilino.
L'assemblea di un condominio revoca gli appalti alle ditte di pulizia e giardinaggio e delibera di affidare i relativi incarichi a un inquilino in pensione, senza prevedere alcuna forma di regolarizzazione previdenziale e assicurativa per l'inquilino.
Quali sono le responsabilità per l'amministratore?
Nessuna, secondo una recente interpretazione del caso.
La nostra interpretazione è invece che l'amministratore sia "datore di lavoro di fatto" di un lavoratore in nero, e che - oltre ai risvolti sanzionatori per il condominio - risponda personalmente a livello penale della sicurezza e della salute dell'inquilino.
venerdì 5 marzo 2010
Sentenze innovative?
Continua a venire dato molto risalto a una sentenza della sezione quarta di Cassazione penale, la n.36581 del 21 settembre 2009 (qui in un commento di qualche mese fa), che avevamo letto e messo via giudicandola logica e dai concetti di fondo risaputi e corretti. Nella sentenza si dice che il committente risponde - ex art.589 c.p. - dell'infortunio mortale accaduto a un lavoratore, se questi non è in possesso di adeguate capacità ed idonei mezzi per svolgere il lavoro.
Secondo alcuni interpreti, però, dopo la sentenza 36581 servono importanti riflessioni sulle normative di sicurezza e sulle responsabilità del condominio.
Secondo noi, invece, le riflessioni si potevano fare già qualche anno prima, diciamo più di trenta. Infatti:
Deceduto un muratore a seguito di caduta dal tetto risponde del reato di cui all’art.589 (omicidio colposo) l’amministratore condominiale il quale non si preoccupa di controllare le condizioni di sicurezza in cui si svolge il lavoro stesso e non pretende che siano applicati i mezzi idonei per la salvaguardia delle incolumità dei lavoratori (parapetti di protezione, ponteggio, funi, ecc.). È da applicarsi inoltre l’aggravante di cui al secondo comma dell’art.589 C.P. qualora appaia che l’amministratore fosse a conoscenza che il lavoratore era dotato solamente di piccoli attrezzi e non era fornito invece dei mezzi di sicurezza sopra elencati. (Tribunale di Milano, sezione ottava, 23 luglio 1977)
Secondo alcuni interpreti, però, dopo la sentenza 36581 servono importanti riflessioni sulle normative di sicurezza e sulle responsabilità del condominio.
Secondo noi, invece, le riflessioni si potevano fare già qualche anno prima, diciamo più di trenta. Infatti:
Deceduto un muratore a seguito di caduta dal tetto risponde del reato di cui all’art.589 (omicidio colposo) l’amministratore condominiale il quale non si preoccupa di controllare le condizioni di sicurezza in cui si svolge il lavoro stesso e non pretende che siano applicati i mezzi idonei per la salvaguardia delle incolumità dei lavoratori (parapetti di protezione, ponteggio, funi, ecc.). È da applicarsi inoltre l’aggravante di cui al secondo comma dell’art.589 C.P. qualora appaia che l’amministratore fosse a conoscenza che il lavoratore era dotato solamente di piccoli attrezzi e non era fornito invece dei mezzi di sicurezza sopra elencati. (Tribunale di Milano, sezione ottava, 23 luglio 1977)
lunedì 1 marzo 2010
Scripta manent, purtroppo
Sicurezza nei condomini: un sorprendente articolo è comparso sul numero di marzo 2010 di un quindicinale specializzato in sicurezza e ambiente, edito da un famoso gruppo editoriale e che si può avere solo per abbonamento al modico costo di 186 euro/anno.L'autore dell'articolo sembra totalmente ignorare la possibilità che un condominio sia privo di dipendenti, rivolgendo tutte le sue considerazioni al "datore di lavoro" e quindi indirizzando - inconsapevolmente? - le sue note alla ridottissima percentuale di condomini italiani dotati di portieri, custodi e lavoratori affini.
Inoltre, fatto ancora più grave, si dimentica di leggere il campo di applicazione del decreto d.lgs. 81/2008, all'art.3: così non sa (comma 4 + comma 9) che per i lavoratori di condominio, soggetti al contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, si applicano solo gli obblighi di formazione, informazione, fornitura di dispositivi di protezione e di attrezzature a norma. Niente altro: nessun RSPP, nessun RLS, nessun medico, nessun addetto alle emergenze.
A causa dei presupposti non corretti, il lungo articolo si trasforma dopo poche righe in una sequela di "doveri" non applicabili al condominio, misti a vaghe indicazioni su amianto e impianti tecnologici, che non hanno bisogno del decreto 81 per essere soggetti a obblighi di controllo e manutenzione. Da non perdere, le note in cui si precisa che la formazione deve coinvolgere anche i componenti dell'impresa familiare (?), i lavoratori autonomi (??), i soci delle società operanti nel settore agricolo (?!), gli addetti al montaggio dei ponteggi (?!?).
Purtroppo scripta manent e, se si pubblicano incautamente i materiali sul web, vengono anche letti da tutti.
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