giovedì 25 marzo 2010

Il misterioso decreto ministeriale 64/98






Sul tema sicurezza antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro, ogni tanto - anche da parte di interpreti illustri - si legge di un fantomatico decreto ministeriale, il n.64 del 1998.

E pensare che basterebbe digitare "decreto ministeriale 64 1998" su google per scoprire che non esiste alcun d.m. 64/98: il decreto in questione si chiama semplicemente decreto ministeriale 10 marzo 1998 ed è uscito sul Supplemento Ordinario n.64 della Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 1998.

Come nella scansione che riportiamo.

sabato 20 marzo 2010

Liguria: dubbi operativi sulla legge per la prevenzione delle cadute dall'alto

E' già vigente la legge n.5/2010 della Regione Liguria, pubblicata sul bollettino regionale del 17 febbraio scorso, dal titolo "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili": una legge molto sintetica (tre articoli in una sola pagina) che presenta diversi punti da interpretare.

Per cominciare, dal titolo e dall'art.1 sembrerebbe una legge applicabile solo "nei cantieri edili". Invece l'art.2 comma 1 recita:
"Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto".

La semplice installazione di un impianto tecnologico, a meno che sia accompagnata da un lavoro edile, non è di per sè lavoro edile: lo precisa molto chiaramente l'art.88 comma 2 lettera g-bis del d.lgs. 81/2008. Ma l'art.2 comma 1 della legge regionale è chiaro: se installo un condizionatore in copertura, anche se non svolgo un lavoro edile, devo fornire un sistema di ancoraggio permanente e sicuro. Si noti che - grazie al d.lgs. 81/2008, art.105 e seguenti - nessuno può operare in copertura senza un sistema anticaduta: nell'art.2 comma 1 della legge regionale sembra quindi ribadito un concetto già presente a livello nazionale.

Il comma 2 dell'art.2 presenta invece una forte novità:
"Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795".
Manutenzione o non manutenzione, lavori edili o non edili, edifici nuovi o già esistenti, i tetti vanno dotati di dispositivi anticaduta. Da quando? Da subito, sembrerebbe.
E' forse la legge più rigida in Italia, se non consideriamo le leggi nazionali sulla sicurezza del lavoro, che impongono cautele preventive da oltre 50 anni.

Altri dubbi, e non da poco, sulle modalità di esecuzione dei dispositivi.
All'art.3 comma 1 si parla di attestazione del progettista sul rispetto dei requisiti di sicurezza, da prodursi a corredo della DIA, ma moltissime opere in copertura non richiedono la DIA. Nello stesso comma, riferendosi alla documentazione da produrre, si parla di conformità e corretta installazione dei dispositivi (quindi già installati) ma anche di attestazione che gli installatori siano in grado di eseguire i lavori come da linee guida ISPESL (attestazione che ha senso solo prima di installare i dispositivi).
Ed infine nel comma 2 dell'art.3 si chiede che il "responsabile dei lavori" (quale? quello definito all'art.89 del d.lgs. 81/2008? oppure un generico responsabile tecnico? il direttore lavori? il titolare dell'impresa che installa i dispositivi?) attesti (a chi?) nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi (quante volte?) la corretta installazione ed il regolare utilizzo (e come fa? sta sempre in cantiere?).

La semplificazione legislativa è una bella cosa, ma in questo caso - intento lodevole, risultato ermetico - forse qualche parola in più era necessaria.

giovedì 18 marzo 2010

Edilizia in Lombardia: consigli buoni e consigli pericolosi

Tra i problemi che sono emersi con l'introduzione della notifica preliminare telematica per i cantieri edili in Lombardia, uno è quello che riguarda la firma del documento.
Prima, chi firmava era facile da individuare: il committente (o il responsabile lavori, se nominato). Ora, eliminato l'orribile documento cartaceo, la firma è digitale; ma proprio perchè la firma è digitale e la procedura non esattamente banale, può finire che il committente dica al coordinatore per la sicurezza la fatidica frase "Ma pensaci tu, no?!"
Eh, no. Perchè i riflessi sanzionatori di una mancata notifica, qualunque sia il motivo (crash telematico, dati sbagliati, tempi troppo ristretti, ecc.), ricadono sul committente che non deve - non deve - essere deresponsabilizzato come, di fatto, succede se manca una firma.
Per i coordinatori è quindi buono il consiglio di chi si fa preautorizzare formalmente all'invio telematico per conto del committente, è invece pericoloso il consiglio di avere a portata di mano la CRS del committente e il relativo PIN: infatti con CRS e PIN di una persona si può venire a conoscenza di dati privati (sanitari, per esempio).

Per chiudere, è confortante sapere che la regione Lombardia non ignora che ci sono problemi e sta lavorando per risolverli.

lunedì 15 marzo 2010

Portieri e lavoratori domestici secondo Procura e ASL a Torino

Interessanti stralci del verbale dell'incontro tenutosi il 18 dicembre 2009 tra Procura e ASL di Torino, diffuso pochi giorni fa.

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari - I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono esplicitamente esclusi dalla definizione di lavoratore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del DLgs 81/08. Di conseguenza non è possibile applicare, in relazione a tali lavoratori, le norme contravvenzionali contenute nel Decreto. Ciò non esclude un obbligo di diligenza a carico del Datore di lavoro che nello specifico è vincolato al rispetto dell’art. 2087 del Codice Civile. Di conseguenza in caso di infortunio occorrerà vagliare la posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro.

Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari dei fabbricati - Nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portinai), ai sensi dell’articolo 3, comma 9, "trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III".
L’articolo 3 definisce infatti, per una serie lavoratori "atipici" delle limitazioni e delle deroghe all’applicazione generale della normativa e nel caso specifico quindi per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano solo le tutele richiamate dall’articolo 3 comma 9.


Il verbale prosegue con alcuni dubbi sull'obbligatorietà della valutazione dei rischi e sull'applicabilità dell'art.26 in caso di lavori in appalto. Su questi punti, per massima cautela, millescale.it non ha alcun dubbio.

mercoledì 10 marzo 2010

Ve lo meritate, "Alberto Sordi"

"Nel caso in cui in un condominio non vi siano dipendenti, l'amministratore deve far redigere il documento di valutazione dei rischi? Le varie associazioni di categoria danno risposte vaghe e contraddittorie."

Questa volta "no" lo scrive Pierguido Soprani sull'Esperto risponde del 1° marzo 2010.
Dal primo "no" di millescale (numero 6, novembre 1999) sono passati più di dieci anni. E, già che ci siamo, sullo stesso argomento rimandiamo anche alla nostra risposta vaga e contraddittoria di un annetto fa (seconda pagina, prima riga).
Tutto questo senza servizio in abbonamento. Ecco perchè noi non siamo autorevoli, e perchè loro si meritano "Alberto Sordi".

lunedì 8 marzo 2010

Le pulizie dell'inquilino

Quesito ricevuto tante volte.
L'assemblea di un condominio revoca gli appalti alle ditte di pulizia e giardinaggio e delibera di affidare i relativi incarichi a un inquilino in pensione, senza prevedere alcuna forma di regolarizzazione previdenziale e assicurativa per l'inquilino.
Quali sono le responsabilità per l'amministratore?

Nessuna, secondo una recente interpretazione del caso.
La nostra interpretazione è invece che l'amministratore sia "datore di lavoro di fatto" di un lavoratore in nero, e che - oltre ai risvolti sanzionatori per il condominio - risponda personalmente a livello penale della sicurezza e della salute dell'inquilino.

venerdì 5 marzo 2010

Sentenze innovative?

Continua a venire dato molto risalto a una sentenza della sezione quarta di Cassazione penale, la n.36581 del 21 settembre 2009 (qui in un commento di qualche mese fa), che avevamo letto e messo via giudicandola logica e dai concetti di fondo risaputi e corretti. Nella sentenza si dice che il committente risponde - ex art.589 c.p. - dell'infortunio mortale accaduto a un lavoratore, se questi non è in possesso di adeguate capacità ed idonei mezzi per svolgere il lavoro.

Secondo alcuni interpreti, però, dopo la sentenza 36581 servono importanti riflessioni sulle normative di sicurezza e sulle responsabilità del condominio.
Secondo noi, invece, le riflessioni si potevano fare già qualche anno prima, diciamo più di trenta. Infatti:
Deceduto un muratore a seguito di caduta dal tetto risponde del reato di cui all’art.589 (omicidio colposo) l’amministratore condominiale il quale non si preoccupa di controllare le condizioni di sicurezza in cui si svolge il lavoro stesso e non pretende che siano applicati i mezzi idonei per la salvaguardia delle incolumità dei lavoratori (parapetti di protezione, ponteggio, funi, ecc.). È da applicarsi inoltre l’aggravante di cui al secondo comma dell’art.589 C.P. qualora appaia che l’amministratore fosse a conoscenza che il lavoratore era dotato solamente di piccoli attrezzi e non era fornito invece dei mezzi di sicurezza sopra elencati. (Tribunale di Milano, sezione ottava, 23 luglio 1977)

lunedì 1 marzo 2010

Scripta manent, purtroppo

Sicurezza nei condomini: un sorprendente articolo è comparso sul numero di marzo 2010 di un quindicinale specializzato in sicurezza e ambiente, edito da un famoso gruppo editoriale e che si può avere solo per abbonamento al modico costo di 186 euro/anno.

L'autore dell'articolo sembra totalmente ignorare la possibilità che un condominio sia privo di dipendenti, rivolgendo tutte le sue considerazioni al "datore di lavoro" e quindi indirizzando - inconsapevolmente? - le sue note alla ridottissima percentuale di condomini italiani dotati di portieri, custodi e lavoratori affini.
Inoltre, fatto ancora più grave, si dimentica di leggere il campo di applicazione del decreto d.lgs. 81/2008, all'art.3: così non sa (comma 4 + comma 9) che per i lavoratori di condominio, soggetti al contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, si applicano solo gli obblighi di formazione, informazione, fornitura di dispositivi di protezione e di attrezzature a norma. Niente altro: nessun RSPP, nessun RLS, nessun medico, nessun addetto alle emergenze.

A causa dei presupposti non corretti, il lungo articolo si trasforma dopo poche righe in una sequela di "doveri" non applicabili al condominio, misti a vaghe indicazioni su amianto e impianti tecnologici, che non hanno bisogno del decreto 81 per essere soggetti a obblighi di controllo e manutenzione. Da non perdere, le note in cui si precisa che la formazione deve coinvolgere anche i componenti dell'impresa familiare (?), i lavoratori autonomi (??), i soci delle società operanti nel settore agricolo (?!), gli addetti al montaggio dei ponteggi (?!?).

Purtroppo scripta manent e, se si pubblicano incautamente i materiali sul web, vengono anche letti da tutti.

venerdì 26 febbraio 2010

Notifiche preliminari telematiche in Lombardia: tolleranza e collaborazione

Breve aggiornamento, dopo il nostro ultimo post sull'argomento notifica telematica, per segnalare due interessanti documenti rinvenuti in rete.
- Una lettera congiunta della Direzione Generale Sanità e della Direzione Regionale del Lavoro a tutte le ASL e le DPL, in data 28 dicembre 2009, nella quale si invita a non accogliere gli invii cartacei dal 1° gennaio 2010 e contemporaneamente a mostrare tolleranza in fase di prima applicazione. La lettera è qui.
- Una segnalazione in data 4 febbraio 2010 ai geometri del Collegio di Monza e Brianza in merito alla richiesta della ASL 3 Monza di collaborazione per "eventuali osservazioni in ordine alle difficoltà di installazione del software e compilazione on-line della notifica". Il documento è qui.

Ricordiamo che per poter inviare telematicamente la notifica preliminare per un cantiere edile, il committente lombardo è tenuto ad utilizzare la propria CRS, tramite lettore di smart card e preventivo ottenimento del PIN presso la ASL.
Ricordiamo anche che la assenza di notifica preliminare non è sanzionata dal d.lgs. 81/2008 in caso di opere senza necessità di pratica edilizia, mentre comporta la sospensione del titolo abilitativo in caso di DIA o pratica superiore. Nessuna sanzione amministrativa o penale è prevista dal d.lgs. 81/2008.

La Regione Lombardia mette a disposizione questi riferimenti per assistenza durante l'invio della notifica: e-mail spoc_prevenzione@lispa.it, oggetto "Cantieri"; numero verde 800.070.090.

Concludiamo con l'augurio che presto venga raggiunto l'accordo con ANCI Lombardia, come prospettato in questa lettera di fine 2009 della Direzione Generale Sanità, affinchè i Comuni interessati ricevano direttamente dal sistema informatico le notifiche, la cui trasmissione al Comune da parte del committente è obbligatoria prima dell'inizio dei lavori con pratica edilizia ai sensi dell'art.90 comma 9 lett. c del d.lgs. 81/2008.
L'obbligo citato vige solo per i lavori con pratica edilizia: i lavori di manutenzione ordinaria, attività libera, non prevedono l'invio della notifica preliminare al Comune. Questa distinzione, quindi, comporterebbe un'aggiunta sull'applicativo. Diciamolo al programmatore, grazie.

lunedì 22 febbraio 2010

Il Veneto, il condominio e il DUVRI

La posizione della Regione Veneto sul DUVRI e sul DVR nel condominio in questo documento in pdf, creato il 2 febbraio 2010, che riunisce due pareri redatti nel 2009 e stranamente poco diffusi: niente art.26 del d.lgs. 81/2008 e quindi niente DUVRI se nel condominio mancano i dipendenti.
A scanso di equivoci, viene precisato che l'amministratore non diventa datore di lavoro per "le attività svolte in appalto ai sensi dell'art.1655 del codice civile".

Incidentalmente, la posizione della Regione Veneto è anche la nostra.

martedì 16 febbraio 2010

Gli ispettori delle ASL non guardano le partite di calcio

Mille servizi televisivi sulla domenica di serie A e l'occhio - deformato professionalmente - cade su un particolare delle scalette che dal campo di gioco portano agli spogliatoi: in particolare lo si è notato negli stadi di Napoli e Livorno, ma chissà quanti altri ce ne saranno.

Gli ispettori delle ASL di Napoli e Livorno non guardano le partite di calcio? Non notano che ai lati del vano scala, a quota prato, mancano completamente i parapetti? Non si accorgono che trattasi di violazione palese del DPR 547/55 (ai tempi di Savoldi) e oggi del d.lgs. 81/2008?

E lunedì si torna in cantiere, a ricominciare l'inutile tiritera sui parapetti dei ponteggi da non modificare....

giovedì 11 febbraio 2010

Notifiche preliminari in Lombardia: nuovo manuale, vecchi problemi

Disponibile on-line la nuova versione (aggiornata al 29 gennaio 2010) del manuale utente per inviare la notifica preliminare telematica per i cantieri edili in Lombardia. Purtroppo, tralasciando la semplice procedura di accesso che occupa metà del manuale, non sembra che siano stati eliminati i problemi di concreta applicazione che abbiamo evidenziato dal dicembre scorso e poi ancora a metà gennaio.
Per esempio, non è ancora possibile integrare una notifica mandata prima del 2010 senza aprire una procedura di prima notifica (pag.24), e non è stato neppure recepito che le opzioni per cui si può lecitamente non aver nominato il CSP - che il manuale al punto 1.3 ("Acronimi e definizioni") chiama sciaguratamente CPS... - sono 4 e non 3 come riporta la schermata centrale di pag.22 e come abbiamo cercato di spiegare su millescale n.53 (Quarta schermata: il CSP).

Ultima chicca: mentre il sito della ASL di Milano ancora riporta un modello cartaceo, la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano dal 1° gennaio 2010 non accoglie più invii cartacei. Sulla base di quale sano criterio non ci è chiaro, vista l'oggettiva complessità di tutta la faccenda, però prendiamo atto (e conserviamo le ricevute dei fax).

Urge che qualcuno di competente ci metta mano, perchè il servizio riguarda tutti i cittadini (l'invio della notifica preliminare è un onere del committente e il committente è il cittadino, nè il tecnico nè l'impresa) e la regione Lombardia, davvero, per ora non ci fa una bella figura.

martedì 9 febbraio 2010

Un doveroso pensiero di vicinanza agli amici dell'Anaci di Bergamo, alla memoria di Giorgio Bartesaghi.

sabato 6 febbraio 2010

Una brutta china?

Non ci piace molto la piega che certe decisioni stanno prendendo.
Di questo passo, se io passante vedo qualche piccola irregolarità in un cantiere, non la segnalo formalmente a chi di dovere e Google Streets mi fotografa, arriveranno a dire che il responsabile di quelle irregolarità sono io (e non invece chi ha l'obbligo giuridico).



Nell'immagine: una brutta china

martedì 2 febbraio 2010

Ma quanto è alto?


Dopo aver duramente attaccato Walter Veltroni, ora - con tutta l'enfasi che la par condicio ci impone - ce la prendiamo con Silvio Berlusconi.
Questa è la foto che dicono ritoccata: ma quanto è alto il premier e quanto è alto il parapetto laterale? Poco, maledizione, poco!
Politici, legislatori, padri della patria, profeti: lo volete capire che dovete dare il buon esempio anche in questi piccoli ma importanti dettagli?

mercoledì 27 gennaio 2010

Responsabilità penale dell'amministratore come datore di lavoro

Quali sono le sanzioni penali per il decreto 81/2008 e s.m.i. applicabili all'amministratore di condominio, quando è datore di lavoro di portieri, custodi o lavoratori affini?

Non certo quelle che fanno riferimento all'art.18 del decreto, come sostiene un articolo del numero di novembre/dicembre di una rivista per amministratori edita a Roma. Infatti l'art.18 all'amministratore di condominio datore di lavoro non si applica, perchè - dovrebbe essere ormai chiaro a tutti - quando c'è un dipendente soggetto al contratto collettivo dei proprietari di fabbricati il decreto 81 si applica solo all'art.3 comma 9 e all'art.26, quest'ultimo per i lavoratori di appalti non edili (mentre per i lavori edili vige il titolo IV, che non costituisce oggetto di queste note).
Siccome l'art.3 comma 9 fa riferimento agli articoli 36 e 37 e al titolo III sulle attrezzature, vanno individuate le sanzioni che facciano riferimento agli articoli 36 e 37 ed al titolo III, oltre ovviamente all'art.26.

Gli articoli utili del decreto 81 sono quindi solo due:
- l'art.55, comma 5, lettere da a) a d) per violazioni degli articoli 26, 36 e 37 (con arresto da 2 a 4 mesi o con sanzioni pecuniarie da 750 a 6.000 euro);
- l'art.87 per violazioni del titolo III (con arresto da 2 a 6 mesi o con sanzioni pecuniarie da 500 a 4.800 euro).

sabato 23 gennaio 2010

La seconda edizione del manuale pratico!

Una copia sempre a 14,50 euro + spese postali.
Da 50 copie in su sempre sconto del 30%: solo 10,15 euro a copia + spese postali e pagamento tramite bonifico bancario (contatta l'editore e risparmia).
SICUREZZA sul LAVORO nel CONDOMINIO: è disponibile la seconda edizione del manuale pratico di millescale.
Il libro che non c'era.

Se hai già acquistato la prima edizione, SCARICA l'integrazione al d.lgs. 106/2009 in formato pdf.

venerdì 22 gennaio 2010

Nasce a Milano l'Osservatorio sulla Sicurezza del Lavoro

La sicurezza sul lavoro è una materia che ha "una natura piuttosto complessa poiché coinvolge discipline giuridiche, tecniche, tecnologiche, scientifiche e anche mediche, ponendo agli addetti ai lavori seri problemi di interpretazione e applicazione. Spesso, infatti, si registrano diversità di interpretazione che nell'applicazione delle nuove norme creano confusione o addirittura contraddizione tra gli operatori e i magistrati" (Francesco Barela, direttore regionale Inail Lombardia).
E' stato istituito a Milano l'OSL (Osservatorio sulla Sicurezza del Lavoro) tra INAIL, CPT e Tribunale di Milano.
Sarà coordinato dal giudice Bruno Giordano.

sabato 16 gennaio 2010

Lombardia: novità sulle notifiche preliminari on-line

Da quest'anno in regione Lombardia l'invio della notifica preliminare per i cantieri edili può avvenire solamente per via telematica. Ne abbiamo parlato diffusamente sul n.53 di millescale.it, illustrando la procedura passo per passo, ed anche pochi giorni fa in questo breve post.
Dopo l'emersione (ovvia!) dei primi problemi operativi dovuti ad una carenza diciamo così progettuale da parte di chi ha realizzato "l'applicativo", ecco le prime precisazioni della ASL Milano 1:
"Nel caso di inserimento on line di aggiornamenti di notifiche cartacee trasmesse precedentemente al 1° gennaio 2010, il sistema individuerà tale operazione quale “prima” trasmissione. Non sarà possibile inserire la data effettiva di apertura cantiere (ad esempio 10 ottobre 2009), perché il sistema consente – salvo ipotesi codificate – di inserire solo date successive a quella di inserimento dell’atto. Nel campo “note” (disponibile con il prossimo rilascio dell’applicativo “cantieri”) dovrà essere specificato che si tratta di un aggiornamento e dovranno essere riportati i riferimenti utili alla rintracciabilità della prima notifica (data di trasmissione, n° protocollo)."

La sanzione del d.lgs 81/2008, in caso di omessa notifica e/o di omessa trasmissione della notifica al Comune (quando esiste una pratica edilizia), è la sospensione del titolo abilitativo. Il sistema informatico messo in piedi dalla Regione Lombardia per ora non è accessibile ai comuni lombardi, ma sono in corso contatti affinchè questo collegamento avvenga automaticamente.

Intanto incominciano i dibattiti sui forum specializzati. Molto istruttivo questo. La sensazione è che prima o poi qualcuno potrebbe avere dei guai grazie ad una semplificazione burocratica...

sabato 9 gennaio 2010

Le FAQ di millescale.it

Da oggi disponibili le FAQ su sicurezza e condominio di millescale.it.
Sono raggiungibili dalla homepage nella colonna di destra oppure direttamente dalla pagina faq.htm

venerdì 8 gennaio 2010

Ma in che mondo viviamo?

Notizia 1: Arrestato il comandante dei vigili del fuoco - tangenti sulle certificazioni anticendio.
Notizia 2: Il giudice dispone l'assunzione a tempo indeterminato di un'operaia, dichiarando illegittime le proroghe dei contratti a termine, e l'azienda si adegua, accettandone il reintegro nel posto di lavoro, ma distacca la dipendente in India per un anno.

mercoledì 6 gennaio 2010

"Mancava un pilastro"

Digitando questa frase su Google, relativa al crollo di un'ala della Casa dello Studente dell'Aquila, si trovano decine di riferimenti agli articoli dei giornali on-line.
Per adesso, tutti bravi a stigmatizzare la "mancanza di un pilastro" in un edificio nato come magazzino nel 1965. Senza notare (come potrebbero? sono profani per professione) che se per 44 anni l'edificio sta su senza un pilastro, o il progettista era il mago Houdini oppure il pilastro non è affatto detto che servisse in quella precisa posizione.
Nessuno vuole minimizzare le staffe mal distribuite, il calcestruzzo "magro", i carenti controlli in corso d'opera, gli attraversamenti impiantistici irriguardosi delle strutture: questi sono fatti incontrovertibili. Ma certo che accusare i tecnici incaricati delle successive manutenzioni, perchè non hanno fatto quanto nessuno gli aveva chiesto (cioè di verificare la stabilità dell'intero edificio).... Oppure sostenere che 400 chili di pannelli solari possano far schiantare una struttura....
Per non parlare della scossa "moderata", ormai banalizzata nonostante diverse opinioni contrarie.

Per fortuna iniziano a levarsi voci stigmatizzanti la spettacolarizzazione di frasi che, in sè, non rappresentano niente altro che la voglia di sollevare altro fumo, di alimentare altri dibattiti vuoti. Come se qualcuno, il tragico risultato di un terremoto, non lo avesse abbondantemente anticipato (no, non stiamo parlando del ricercatore Giuliani).
In ogni caso, politici ed amministratori locali possono stare tranquilli: la colpa della mancata manutenzione la diamo sempre ed esclusivamente ai tecnici. Infatti, come scrive oggi il Centro, per quanto concerne le necessarie procedure di manutezione, nei passaggi di proprietà dell’edificio progettato nel 1965, «dalle informazioni e dagli atti documentali reperiti, non risulta essere mai stato richiesto, né eseguito, alcun controllo atto ad avere cognizione delle capacità di resistenza del palazzo ai carichi verticali e alle azioni orizzontali. Il fabbricato che, a parere dei periti, «già nasceva con una concezione strutturale non adatta alla resistenza al terremoto, tale è rimasto anche quando è diventato un edificio pubblico, per di più utilizzato come alloggio per gli studenti».

E' proprio vero, mancava un pilastro.

[Aggiornamento dell'8 gennaio 2010: sulla questione è stata aperta una discussione anche sul forum degli ingegneri.]

lunedì 28 dicembre 2009

Decesso in una piscina condominiale: sentenza

Dal sito ANACI Piemonte, la sentenza di Cassazione 28/10/2009 n. 22807:
Non è responsabile il condominio per il decesso avvenuto nella piscina in assenza di permesso ad accedervi.

giovedì 24 dicembre 2009

Cantiere edili in Lombardia: dal 1° gennaio 2010 notifica preliminare obbligatoriamente on-line

Come anticipato sul n.52, dal prossimo gennaio nella regione Lombardia l'invio della notifica preliminare per i cantieri edili potrà avvenire solamente per via telematica. Ne abbiamo parlato diffusamente sul n.53 di millescale.it, illustrando la procedura passo per passo.
Ieri 23 dicembre è stata resa disponibile anche l'ultima versione dell'agile manuale (27 pagine!) per aiutare gli utenti.
Noi la signora Peppina che si mette ad armeggiare con il computer, che chiede il PIN della CRS alla ASL, o che scansiona la sua carta d'identità, non ce la vediamo; e quindi ringraziamo, sempre per conto della signora Peppina, gli inventori di questo sistema per semplificare la vita a qualcuno, complicandola a tutti gli altri.
Per quanto la regione Lombardia definisca "obbligatoria" la procedura dal 1° gennaio, non c'è traccia di sanzione in caso di omessa trasmissione telematica (diverso il caso di omessa notifica tout court, per il quale fa testo il d.lgs. 81/2008).

Buon Natale a tutti (e a Milena).

domenica 20 dicembre 2009

Buon Natale, Milena!





venerdì 18 dicembre 2009

Risorge a Palermo il fascicolo del fabbricato?

Dalla rivista Amministrare Immobili di Anaci Nazionale, la segnalazione di una delibera del comune di Palermo che obbligherà alla redazione di una "scheda" che assomiglia moltissimo a qualcosa che conosciamo già.

giovedì 17 dicembre 2009

Le ghirlande luminose ed i consigli per un Natale sicuro

Come evitare di prendere la scossa con le luminarie natalizie.
Ed un impressionante video che dimostra quanto ci mette la combustione di un albero di Natale a causare il flash-over (quando cioè brucia tutto): meno di 60 secondi.

lunedì 7 dicembre 2009

Il perfetto regalo di Natale!

Una copia costa sempre, e soltanto, 14,50 euro + spese postali. Ma da 50 copie in su c'è lo sconto del 30%: solo 10,15 euro a copia + spese postali e pagamento tramite bonifico bancario (contatta l'editore e risparmia).

Il perfetto regalo di Natale (molto economico e contemporaneamente molto utile) è la seconda edizione del manuale pratico di millescale: SICUREZZA sul LAVORO nel CONDOMINIO!

Il libro che non c'era, ora c'è. Regalalo!

venerdì 4 dicembre 2009

Delegato alla sicurezza responsabile anche senza fondi (...chi ci ricorda...?)

Caso di scuola, come direbbe qualcuno: a causa di un infortunio forse evitabile (smerigliare controvento non pare una buona idea) un delegato alla sicurezza sul lavoro in un comune siciliano viene considerato responsabile anche se privo dei fondi necessari ad espletare il suo ruolo: "avrebbe dovuto dimettersi", dice in sostanza la sentenza n.44890 della terza sezione della Cassazione penale depositata il 20 novembre 2009.
Ci fa venire in mente qualcuno, questo delegato, ma qualcuno chi.....?

Cassazione penale terza sezione n.44890/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Tizio, avverso la sentenza n. 1778/2008 della Corte d'Appello di Palermo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 18.2.2009, confermava la sentenza 25.10.2007 del Tribunale monocratico di Sciacca nella parte in cui aveva affermato la responsabilita' penale di Tizio, quale dirigente comunale delegato dal sindaco del Comune di ........., in ordine alle contravvenzioni di cui:- al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 382 e art. 389, lett. c);- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, e art. 89, lett. a);- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, comma 3, e art. 89, lett. a),;- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21 e art. 89, lett. b); reati acc. in .........; e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.660,00 di ammenda (interamente condonata con concessione del beneficio della non- menzione). I reati anzidetti si connettevano ad un infortunio occorso al lavoratore Caio, il quale - incaricato di eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare della borgata di ......... - era stato attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attivita' lavorativa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Tizio e, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicita' di motivazione, ha eccepito che: - la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perche' non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate; - gli occhiali dei quali era stato munito il lavoratore Caio , e che quegli indossava al momento dell'infortunio, erano correttamente dotati di stanghette e ripari laterali, come previsto dalla vigente normativa in materia di dispositivi individuali di protezione; - incongruamente la Corte di merito aveva ritenuto "superfluo" l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali utilizzati dal Caio fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti da lavori di smerigliatura.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perche' infondato.
1. Priva di decisivita' e' la prima censura proposta dal ricorrente e riguardante la validita' della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro. Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, infatti, non per questo verrebbe meno la responsabilita' del delegato, poiche' l'invalidita' della delega - in base al principio di effettivita' - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilita' ma non esclude la responsabilita' del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori). In realta' il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere te funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
2. I giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneita' degli occhiali di cui il Caio era stato dotato a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione all'aperto di lavori di smerigliatura, in condizioni metereologiche ove l'azione del vento era un fattore ben conosciuto e prevedibile. Detti occhiali, infatti - pure essendone certificata (attraverso il contrassegno "FT") la resistenza alle particelle ad alta velocita' ed alle temperature elevate - non possedevano l'indefettibile requisito di completa aderenza al volto, dal quale restavano distanziati per oltre un centimetro, consentendo il passaggio di materiale che poteva raggiungere (e, nella specie, aveva appunto raggiunto) gli occhi di chi li indossava. In un tale contesto di evidenza probatoria e non essendovi alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, va poi evidenziato che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.: Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4, 28.2.2003, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n. 13086) - imperizia non puo' farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilita' delle parti e rimesso alla discrezionalita' del giudice.
3, Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali. Cosi' deciso in Roma, il 21 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009.

mercoledì 11 novembre 2009

Houston: abbiamo un problema


Brevi considerazioni a margine di un convegno dal titolo bizzarro, del quale resteranno, oltre alle impressioni dirette di chi ha partecipato, due relazioni: una sugli incidenti domestici (bene: ma che utilità può avere per un amministratore di condominio?) ed una sulle "buone pratiche" per la prevenzione infortuni nel condominio.

In questa seconda relazione non si può non evidenziare il taglio fortemente cantieristico, che purtroppo contrasta con una massa di pratiche quotidiane dell'amministratore condominiale che non vengono esaminate: con il risultato che, nell'inquadrare la questione datore di lavoro /committente, nella prima scheda di pag.4 si afferma che il condominio:
- sarà equiparato a un datore di lavoro nel caso in cui per svolgere specifiche funzioni operative si avvalga di personale alle sue dipendenze (lavoratori subordinati),
oppure
- sarà equiparato a un committente nel caso in cui il condominio dia corso alla realizzazione di opere (manutenzione, modifica, adeguamento, riqualificazione, …) le cui caratteristiche richiedano la nomina dei coordinatori CSP e CSE.
E tutte le situazioni intermedie (condomini senza dipendenti, condomini che fanno lavori non edili, condomini che fanno lavori edili senza coordinatori) che fine hanno fatto?
Per non parlare della vecchia storia del DVR citato nella relazione in troppe schede e che (sì, sì: repetita juvant) nel condominio non è mai obbligatorio.

Rimane fortissima la sensazione che esista un mondo parallelo all'amministrazione condominiale quotidiana, e che questo mondo parallelo, abituato a volare oltre le nuvole, non abbia nessuna, nessunissima voglia di guardare verso la Terra.

lunedì 9 novembre 2009

Una guida per i committenti di appalti

"Questo vademecum è stato redatto in collaborazione tra Ordini e
Collegi Professionali, Collegio Costruttori Edili dell’Associazione
Industriali, SPSAL AUSL, Comune di Reggio Emilia – Servizio Edilizia
Privata, Provincia di Reggio Emilia, con l’intento di fornire ai
Committenti e ai Responsabili dei Lavori, uno strumento operativo
(interattivo), basato su domande e risposte, che li supporti
nell’ottemperare agli obblighi previsti dalla legge
."

La guida, pensata per i committenti o per i responsabili lavori nei cantieri edili, è utile ed interessante e prende in esame sia i cantieri edili che i lavori non edili, tramite un menu interattivo con percorsi guidati.
Per esempio:
pag.3) committente pubblico o privato? scegliamo privato --->
pag.4) si devono eseguire lavori edili: si o no? scegliamo no --->
pag.5) committente datore di lavoro o committente privato cittadino? scegliamo privato cittadino --->
pag.7) "Nessun obbligo a carico del committente relativamente alla sicurezza".

E la provincia di Reggio Emilia entra trionfalmente nel club della strada giusta.

mercoledì 4 novembre 2009

Condominio cantiere sempre aperto (!?)


Domani Anaci Milano lancia con il Politecnico un progetto che "prevede che la categoria di amministratori di condominio aderenti ad Anaci si impegnino affinchè alcune attività di lavoro vengano realizzate con tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente".
.
E le altre.... no?

venerdì 30 ottobre 2009

Il coordinatore deve controllare il cantiere 24/7?


La sentenza n.27443 del 6 luglio 2009 della sezione IV penale della Cassazione dice che gli incarichi di coordinamento sicurezza assunti ad onorari bassi sono una pazzia. Per i giudici i coordinatori assumono una posizione di garanzia.
A quanti gradi di inclinazione corrisponde quella posizione, vorremmo non saperlo.

sabato 24 ottobre 2009

Tuteliamo le minoranze

Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. (ilsole24ore.com)
.
In presenza di lavoratori dipendenti del condominio, l’amministratore condominiale in qualità di datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi, sia quelli ordinari che quelli interferenziali. (Paolo Pennesi, Direttore Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro)
.
Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. (lavoro.gov.it)



Pareri concordi, anche se non tutti la pensano così.

lunedì 5 ottobre 2009

Niente paura.

Ripubblicato, con note, il decreto legislativo 106/2009, correttivo del "testo unico" sulla sicurezza sul lavoro. L'aggiunta della Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2009 è costituita dalle note, obbligatorie in caso di promulgazione di leggi. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo originale, pubblicato il 5 agosto 2009.

Con le novità del decreto correttivo è disponibile la seconda edizione del manuale pratico.

sabato 3 ottobre 2009

"Anche i ciechi vedranno..."

Le FAQ del Ministero su condominio e decreto 81, alla luce del Sole.
Benedetti ragazzi: non potevate leggere subito millescale di maggio 2008 ed evitarvi dubbi e angosce?

mercoledì 30 settembre 2009

Le FAQ del Ministero del Lavoro

Scoperta l'applicabilità del decreto 81 al condominio: per lavori edili in tutti i condomini e per appalti non edili nei soli condomini con dipendenti.

Dal Ministero del Lavoro ennesimo timbro di conformità su quanto si ripete su queste pagine da oltre dieci anni. Il sito lavoro.gov.it ha infatti pubblicato una serie di FAQ (Frequently Asked Questions - cioè domande frequenti) sui temi relativi alla sicurezza sul lavoro, tra i quali un breve file in pdf inerente il condominio ed il decreto legislativo 81/2008.

Niente (ma proprio niente) di nuovo sotto il Sole.
Sintesi della sintesi del Ministero:
1) Se c'è un dipendente nel condominio, per la sua tutela si applica solo l'art.3 comma 9.
2) Se c'è un dipendente nel condominio, il datore di lavoro è l'amministratore.
3) "Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro."
4) Per quanto detto al punto precedente, esistono condomini non qualificabili come datori di lavoro.
5) Nei lavori edili il committente è l'amministratore (e per estensione anche nei lavori non edili - ndr)
6) Se c'è un dipendente nel condominio è necessario il DUVRI.

Confermata, confermatissima la seconda edizione del manuale pratico.

mercoledì 16 settembre 2009

Il bello di Internet

Un sito piuttosto popolare sulla sicurezza sul lavoro pubblica, con la data di oggi 16 settembre, un articolo di un ingegnere anche lui abbastanza popolare in merito agli obblighi del committente datore di lavoro in caso di appalto, con applicazione quindi dell'art.26 del d.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo, a dire il vero, contiene approssimazioni e piccole forzature ed un errore sulla verifica di idoneità tecnico professionale.

Ed alle ore 8.28 ecco un commento aggiunto da un lettore che evidenzia l'errore:

scritto alle 08:28 del 16/09/2009 - Si fa notare che la verifica dei requisiti tecnico professionali come da All. XVII è richiesta dall'art. 90 - Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili, quindi in ambito di cantiere edile, di lavori edili o di ingegneria civile. L'art. 26 non richiede tale sistema di verifica, bensì richiede che ciò avvenga secondo modalità di un decreto ancora da emanare, in mancanza del quale si devono acquisire il certificato di iscrizione alla CCIAA e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità di cui al DPR 445/2000.

E' il bello di internet: se scrivi scorrettezze ti smascherano sicuramente, ed anche in fretta.

lunedì 7 settembre 2009

Sentenza: il committente non deve occuparsi della sicurezza dei dipendenti dell'appaltatore

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 9 luglio 2009, n. 28197: "ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità".

Si tratta di un infortunio mortale di un lavoratore salito sul tetto di un capannone per la pulizia di una canna, senza legarsi al sistema di sicurezza esistente, caduto e deceduto. E' stato condannato il suo datore di lavoro ed assolto il committente, di cui le parti civili chiedevano la condanna, perchè l'art.7 del decreto 626/94 (vigente al momento dell'evento: oggi sarebbe l'art.26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) non chiedeva al committente di vigilare sulla sicurezza degli appaltatori.
Prima di lasciare spazio al testo della sentenza ricordiamo che, in caso di osservata e riconosciuta situazione di pericolo, il committente deve intervenire e chiedere il rispetto della sicurezza di qualunque lavoratore; ma questo non vuole dire che, se il lavoratore viola leggi sulla propria sicurezza, il committente ne è in qualche modo responsabile. La sentenza è decisamente condivisibile; altre non lo furono in passato, come per esempio questa.

Dalla sentenza Cass. Pen. n.28197/2009:
"L'ordinamento giuridico attribuisce all'appaltatore un'autonoma sfera organizzativa e pieni poteri decisionali, con la conseguenza che egli, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, diventa destinatario principale del dovere di provvedere alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti. Ebbene, la norma dell'art. 7 - dopo avere previsto per il committente (nel comma 1, lett. a) “l'obbligo preliminare di verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico”, dal che potrebbe scaturire la culpa in eligendo - richiama (nel comma 1, lett. b) il dovere di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi, chiamati ad operare all'interno dell'azienda, “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli”. Gli aspetti più innovativi della norma - non correttamente valutati dalla odierna parte civile ricorrente - sono, però, quelli contenuti nel comma 2, dove si prevede che i datori di lavoro (cioè sia i committenti, sia gli appaltatori) cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, “informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
Mentre coordinare significa “collegare razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente; cooperare è qualcosa di più, perché vuol dire contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie”.
Questa cooperazione, però, non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poiché la cooperazione, se così si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto.
(...) Ne consegue che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.
La cooperazione, in altri termini, deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre la fascia, spesso molto ampia, dei rischi comuni ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità
".

mercoledì 26 agosto 2009

Inviate subito il nominativo del RLS.....

Ieri 25 agosto l’INAIL ha diffuso la circolare esplicativa n.43 con le modalità operative per comunicare i nominativi dei RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza): un esame della circolare in un articolo pubblicato sul sito di Anaci Piemonte.

Di seguito la cronistoria di questa grottesca vicenda.

30 aprile 2008 - Sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il d.lgs. 81/2008, “testo unico” sulla sicurezza sul lavoro, che all’art.18 comma 1 lettera aa (sì: proprio a-a - ndr) impone al datore di lavoro di “comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. In che modo? Entro quando? Nessuno lo sa. La mancata comunicazione è sanzionata dall’art.55 comma 5 lettera o con ammenda da 500 euro.

12 marzo 2009 – L’INAIL emette la
circolare n.11, nella quale precisa che va inviato il nominativo del RLS solo se presente al 31 dicembre 2008 ed indica la scadenza temporale ultima nel 16 maggio 2009.

Fine aprile, inizio maggio 2009 – Panico in vista della scadenza del 16 maggio: si scopre l’esistenza del RLS. Negli studi di amministrazione condominiale arrivano circolari terroristiche che suggeriscono fantasiosi escamotages per ovviare all’eventuale assenza del RLS: autonominarsi come datore di lavoro (impossibile), convincere i lavoratori a retrodatare la nomina (la nomina! Il RLS si “elegge”, non si “nomina”; e poi: mai retrodatare), nominare a forza l’unico lavoratore presente (illegittimo).

15 maggio 2009, pomeriggio – Poche ore prima della scadenza il sito internet dell’INAIL pubblica
due righe nelle quali, facendo riferimento a una nota ministeriale sempre del 15 maggio, si rimanda la scadenza al 16 agosto 2009. La nota ministeriale è introvabile, nonostante contatti diretti con uffici ministeriali sul territorio. Il sito dell’INAIL va in crisi per l’eccessivo numero di contatti, gli utenti più previdenti catturano la schermata delle “due righe” e la ripropongono sui forum specializzati.

1 giugno 2009 – Viene diffusa la ormai leggendaria
nota ministeriale del 15 maggio, della cui esistenza si cominciava a dubitare. La data del 16 agosto viene scadenziata con più serenità.

4 agosto 2009 – Il Ministero del Welfare invia
una lettera all’INAIL invitando l’istituto a riconsiderare, in funzione del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri ed in via di pubblicazione, la data di scadenza dell’obbligo di comunicazione del RLS.

5 agosto 2009 – Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 106/2009, correttivo del d.lgs. 81/2009. Il nuovo art.18 comma 1 lettera aa recita: “comunicare in via telematica all’INAIL (...) in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”. La sanzione (art.55 comma 5 lettera l) si riduce da 500 euro a un’ammenda da 50 a 300 euro.

8 agosto 2009 – Un
comunicato dell’INAIL, aderendo alla indicazione ministeriale del 4 agosto, di fatto sospende la scadenza del 16 agosto, rimandando all’emissione di una successiva circolare esplicativa.

20 agosto 2009 – Entra in vigore il decreto correttivo e quindi la nuova versione del d.lgs. 81/2008.

25 agosto 2009 – L’INAIL finalmente diffonde la
circolare esplicativa n.43 con le modalità operative per comunicare i nominativi, precisando bene chi e come deve inviare la comunicazione e le sanzioni in difetto, ma omettendo di indicare una data di scadenza. Teoricamente quindi ogni ritardo dalla data della circolare INAIL è sanzionabile.

martedì 25 agosto 2009

Sentenza: condomini-lavoratori condannati come "datori di lavoro" di fatto

Cassazione penale Sezione IV n.28230/2009, dal sito Anaci Piemonte.

Due fratelli e condomini, a seguito della morte di un lavoratore durante uno scavo per eliminare un'infiltrazione da un muro controterra, sono stati condannati ad otto e dieci mesi di reclusione oltre al risarcimento danni alle parti civili. Contemporaneamente sono stati assolti altri due imputati, condomini pure loro, in quanto non destinatari di una posizione di garanzia per non essersi ingeriti nei lavori.
Questa la ricostruzione dei fatti. In un condominio privo di amministratore L.A., condomino, lamenta infiltrazioni nella camera da letto; ne parla con un altro condomino, S.P., che si offre di "provvedere lui a tutto". S.P. coinvolge suo fratello S.A., pure lui condomino, il quale ingaggia C.F. come aiuto per i lavori, che saranno eseguiti dagli stessi fratelli S.P. e S.A. Alle riunioni di condominio nelle quali si prese la decisione di affidare i lavori a S.P., in cambio dell'esenzione dal pagamento delle spese condominiali, parteciparono anche L.A. (che lamentava l'infiltrazione) e il condomino T.A., entrambi poi imputati ed infine assolti. In queste riunioni, secondo la Corte, è stato stipulato un contratto verbale tra i condomini e i due fratelli, quali soci di fatto. Durante i lavori, per accertata mancanza di cautele per la prevenzione degli infortuni, lo scavo franò uccidendo il lavoratore C.F. e ferendo i due fratelli. E' stato accertato che il C.F. non aveva alcuna autonomia decisionale e che era quindi un lavoratore subordinato: la Corte ha riconosciuto i due fratelli come "datori di lavoro" di C.F.; a loro spettava quindi l'adozione di tutte le misure prevenzionali per evitare gli infortuni. Da qui la condanna.

martedì 18 agosto 2009

Miglioramento della sicurezza degli ascensori, pubblicato il decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il d.m. 23 luglio 2009: "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
In sintesi gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 hanno da 2 a 5 anni - a seconda dell'età dell'impianto (rif. art.2) - per essere sottoposti a una verifica straordinaria "finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)".
A seguito dell'esito della verifica straordinaria, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi entro 5 o 10 anni - in funzione della tipologia di rischio (rif. art.3) - dalla data della verifica citata.

Interessante e degno di approfondimenti anche l'art.6, dal titolo "Adeguamenti specifici":
"I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art. 3, comma 3:
- misure per assicurare l'accessibilità ai disabili;
- misure contro gli atti vandalici;
- misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio,
non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare".

venerdì 14 agosto 2009

Che differenza c'è?

Che differenza c'è, tra questa fotografia dell'agosto 1954, e quella della demolizione dell'edificio abusivo datata agosto 2009?
C'è che nel frattempo sono stati pubblicati i decreti 547/1955, 164/1956, 626/1994, 494/1996 e 81/2008.
Eppure si demolisce ancora nello stesso, pericoloso modo.

martedì 11 agosto 2009

Una notizia buona e una cattiva

Demolito edificio abusivo nel Parco dell'Appia Antica: questa è la notizia buona, data dal Corriere e da Repubblica.
Quella cattiva è che nessuno dei due quotidiani nazionali sia stato in grado di commentare un po' più in là, viste le fotografie, a 6 giorni dalla pubblicazione di un nuovo decreto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

sabato 8 agosto 2009

Sospesa la scadenza della comunicazione dei RLS, in attesa di una circolare INAIL

Il decreto 106/2009, correttivo del decreto 81/08, comincia a dare i primi effetti: la comunicazione all'INAIL del nome del RLS per gli studi professionali, prevista entro il 16 agosto 2009, viene messa in stand-by da questo comunicato dello stesso INAIL:
Per effettuare tale comunicazione è pertanto necessario attendere le istruzioni operative che l'INAIL fornirà con propria circolare.

giovedì 6 agosto 2009

Pubblicato il correttivo del d.lgs. 81/08

Mentre ieri sera i Manhattan Transfer esaltavano il pubblico alessandrino, è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo del "testo unico" sulla sicurezza del lavoro, d.lgs. 106/2009.

Entra in vigore il 20 agosto 2009: a presto per le prime interpretazioni su millescale.

"Please, welcome: the Manhattan Transfer!"

martedì 28 luglio 2009

Studi professionali: nominativo RLS all'INAIL entro il 16 agosto 2009

Piccolo promemoria per gli studi professionali che hanno la figura del RLS: entro il 16 agosto 2009, grazie alla famosa nota ministeriale del 15 maggio, bisogna comunicarne in nominativo all'INAIL (a pena di 500 euro di sanzione).
Un articolo riepilogativo sulla sicurezza sul lavoro negli studi professionali pubblicato sul sito di Anaci Milano.

P.S. - niente RLS nei condomini.

lunedì 20 luglio 2009

Sicurezza cantieri: piccola modifica al decreto 81

Pubblicata in G.U. una piccola, non banale ma forse inutile modifica al titolo IV del d.lgs. 81/2008: all'interno della legge 88/2009, in vigore dal 29 luglio 2009, l'art.39 riscrive il comma 11 dell'art.90 del decreto 81, che passa

da questa versione (vigente fino al 28 luglio):
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

a questa versione (vigente dal 29 luglio)
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

La modifica non è banale, perchè rende la nomina del CSP (coordinatore per la progettazione) non obbligatoria solo per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che, contemporaneamente, siano di importo inferiore ai 100.00 euro; attualmente per un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria (quindi con DIA) la nomina del CSP è obbligatoria per lavori privati solo in presenza di permesso di costruire: dal 29 luglio se il lavoro privato (anche di manutenzione ordinaria o straordinaria) supererà i 100.000 euro servirà comunque nominare il CSP in fase di progettazione.
La modifica, però, è probabilmente anche inutile. Infatti entro il 16 agosto è prevista l'emanazione del correttivo al decreto 81, ed in tutte le bozze finora circolate, confermate ancora in questi giorni dai rumors di settore, il comma 11 dell'art.90 viene completamente cancellato e i casi di nomina dei coordinatori vengono, nuovamente, riformulati.

martedì 14 luglio 2009


Millescale aderisce all'appello di Diritto alla Rete contro il Ddl Alfano.

martedì 23 giugno 2009

L'esperto rispondeva già nel 1999

Importante quotidiano economico nazionale, rubrica dove l'esperto risponde, argomento portieri di condominio e sicurezza sul lavoro, risposta del 22 giugno 2009.
"...il condominio-datore di lavoro è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 26 del Dlgs 81/2008, in presenza di un'impresa (ad esempio per la manutenzione dell'ascensore)? La risposta dipende dalla presenza del portiere."
Sembra poco ma non lo è: per la prima volta compaiono "nero su beige" le distinzioni tra lavori edili e lavori non edili e soprattutto tra condomini con e senza portiere, distinzioni che immodestamente sono farina del nostro mulino, e di quello più antico.
Dopo una risposta un po' ambigua del marzo scorso, anche l'importante quotidiano entra ufficialmente nel club.

mercoledì 17 giugno 2009

Dalla "giornata formativa" del 16 giugno 2009, organizzata da Anaci Lecco e Anaci Lombardia: le relazioni di Cristoforo Moretti su "DVR e DUVRI nel condominio", di Rossana Prola sulla "Gestione delle piscine condominiali" e di Antonio De Marco sul "PRAL - Piano regionale amianto Lombardia".

giovedì 11 giugno 2009

Ancora un piccolo sforzo

Nuove istruzioni operative sulla sicurezza nei condomini per gli amministratori associati:
"L'amministratore non è obbligato alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DUVR). ... la valutazione dei rischi è consigliabile soprattutto ai fini di una corretta formazione ed informazione dei dipendenti condominiali.
In presenza di dipendenti condominiali solo in presenza di interventi connessi a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe essere obbligatoria la predisposizione del documento per ridurre i rischi da interferenze (DUVRI)
."

A parte che l'acronimo del Documento di Valutazione dei Rischi è ovviamente DVR e non DUVR, rileviamo che l'ultima frase - con l'interessante uso del condizionale potrebbe - non dice tutto sugli obblighi nel caso di applicabilità al condominio con dipendenti dell'art.26, applicabilità che noi (e non solo noi) diamo per certa.
Infatti se si considera obbligatorio il DUVRI, vuole dire che si applica l'art.26 del d.lgs. 81/2008. Ma se si applica l'art.26 allora gli obblighi per il "committente datore di lavoro" sono:
- verifica di idoneità tecnico professionale degli appaltatori (comma 1 lett.a);
- fornitura agli appaltatori di dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente condominiale (comma 1 lett.b), da ricavare tramite la citata valutazione dei rischi;
- redazione del DUVRI (comma 3);
- inserimenti dei costi per la sicurezza nei contratti (comma 5).

Insomma, potrebbe essere obbligatorio il DUVRI, ma anche diverse altre cose che è bene non dimenticare.

giovedì 4 giugno 2009

Sentenza

E' penalmente responsabile l'amministratore se da un pericolo non segnalato derivano lesioni personali: Cassazione Penale, Sezione IV, 8 maggio 2009 n. 19750, dall'ottimo sito dell'Anaci Piemonte.
Attenzione: non stiamo parlando di sicurezza sul lavoro...

lunedì 1 giugno 2009

Comunicazione nominativo RLS all'Inail: proroga al 16 agosto 2009


Dopo tanto penare e dopo aver quasi dubitato dalla sua esistenza, ecco la nota ministeriale del 15 maggio 2009, citata dal sito Inail, che ha spostato al 16 agosto prossimo la scadenza per la comunicazione del nominativo del RLS, da parte delle aziende che possedevano questa figura al 31 dicembre 2008.
Qui l'articolo sull'obbligo di comunicazione, qui invece l'articolo sulla sicurezza nel lavoro negli studi professionali.

giovedì 28 maggio 2009

Cantieri edili: il magistrato scrive, i coordinatori rispondono

Sul numero di marzo 2009 della rivista "Ambiente & sicurezza sul lavoro" viene pubblicato un articolo a firma di un sostituto procuratore del tribunale di Roma dal titolo: "Cantieri più sicuri: gli obblighi e le responsabilità del coordinatore".
Non condividendo affatto il taglio dell'articolo, 35 coordinatori per la sicurezza da tutta Italia (tra cui chi redige queste note) scrivono una lettera alla rivista.
Stralciando dalla lettera: "Al CSE non si può chiedere una vigilanza continua sul cantiere perché non è concretamente attuabile ed è, quindi, una condotta penalmente inesigibile; è l’imprenditore con la sua catena gerarchica di comando che deve attuare quanto previsto dalle norme di legge vigenti (vedasi anche art. 97 del citato decreto). Anche se in preda ad un delirio coercitivo, s’imponesse al CSE di seguire un unico cantiere per volta, questi non potrà mai essere in grado di espletare compiti di vigilanza continua. (...) non si può chiedere al CSE di sostituirsi all’attività degli ufficiali di polizia giudiziaria in quanto lo status della figura del CSE, lo si ripete ancora una volta, non è certo quella di un incaricato di pubblico servizio o di un pubblico ufficiale il quale, è bene ricordarlo, è il solo ad essere istituzionalmente preposto a far osservare la legge."

Sul numero di maggio 2009 la lettera dei coordinatori e la breve replica del magistrato.

giovedì 21 maggio 2009

Studi professionali e sicurezza sul lavoro

Gli obblighi dovuti al d.lgs. 81/2008, la proroga dell'obbligo di comunicazione del RLS all'Inail e gli elefanti in cristalleria, nell'articolo pubblicato oggi sul sito di Anaci Piemonte.

venerdì 15 maggio 2009

La strada giusta giusta giusta


"DUVRI solo per condomini con dipendenti" e "niente DVR", nuove adesioni al club: nientepopodimenoche Confedilizia e il Centro Studi Anaci nazionale (con informativa inserita il 15 e poi riproposta il 18 maggio - ndr).
La strada rimane quella giusta, ma tra ministero del Lavoro, Ispesl, quotidiani popolari, esperti del settore, forum specializzati, associazioni di proprietari e di amministratori... comincia ad esserci un pochino di traffico.

mercoledì 13 maggio 2009

On the road again


Altri due interessanti contributi sugli obblighi di sicurezza nel condominio. Il primo intervento riguarda l'interpretazione, corretta ed a noi ben nota, dell'applicabilità del decreto legislativo 81/08 al condominio. Ne citiamo una frase, a scanso di equivoci: "in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l’amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non è tenuto ad elaborare il DUVRI."

Il secondo contributo è un articolo pubblicato dal più popolare quotidiano economico il giorno 11 scorso, a firma Luigi Caiazza. L'autorevole interprete (già Capo Servizio centrale degli Ispettori del lavoro) conferma un suo precedente punto di vista e afferma: "...un comportamento quanto meno cautelativo del datore di lavoro (perciò non sanzionabile), dovrebbe indurlo [l'amministratore di condominio-ndr] a effettuare la valutazione dei rischi. Che non sarà fine a se stessa ma strumentale rispetto ai due obblighi (sanzionati) di informazione e di formazione."

Sì, sì: la strada è proprio quella giusta.

giovedì 7 maggio 2009

La strada giusta


Seminario sul condominio e il decreto 81/2008, presente l'Ispesl nella persona del direttore dell’Ufficio Affari Legali. Preceduto da un minaccioso comunicato stampa - nel quale si arriva a scrivere che "per legge" l'amministratore è il datore di lavoro anche dei manutentori, cosa non vera - il seminario fa invece emergere punti di vista corretti e condivisibili.
Negli stessi giorni delle importanti dichiarazioni del ministro Sacconi e del direttore generale MinLavoro Pennesi, il dirigente Ispesl Carlo Vito Magli afferma che l'assenza di obbligo di redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) nel condominio, “non esclude, per l’ amministratore, l’obbligo di valutazione dei rischi presenti o possibili nel condominio, allo scopo di informarne in maniera esaustiva i lavoratori e fornire loro dispositivi di protezione ed attrezzature di lavoro adeguate”.
La cronaca riporta correttamente la tipologia di lavoratore sul quale l'amministratore deve fornire la tutela di cui all'art.3 comma 9, implicitamente richiamato nel virgolettato di cui sopra: portieri e operatori affini, come i custodi, i giardinieri, personale preposto alla vigilanza di piscina o campi sportivi. Insomma, i dipendenti di condominio, qualora ci siano.

Sintesi delle dichiarazioni del ministero del Lavoro e di Ispesl:
• obblighi di sicurezza sul lavoro solo in presenza di dipendenti condominiali;
• se c'è il dipendente, il datore di lavoro è l'amministratore;
• il DUVRI è obbligatorio (e quindi è sottinteso che vada applicato l’art.26), se c’è il dipendente;
• la valutazione dei rischi è obbligatoria, se c’è il dipendente;
• il DVR non è mai obbligatorio.

La strada è quella giusta.